Il muro condominiale: cosa sapere prima di avviare i lavori

L’abbattimento di un muro di edificio condominiale in cemento armato ad opera di un condomino – ravvisabile anche nel caso in cui venga rimossa la muratura (di tamponatura) facente parte di detto muro – incidendo sulla sostanza essenziale della cosa, non rientra nell’ambito dell’art. 1102 cod. civ., che, nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione al fine di salvaguardare l’interesse comune e quello dei singoli consente solo modificazioni delle cose comuni nei limiti indicati, bensì costituisce innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall’art. 1120 cod. civ. * Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3741, Di Chiara c. Severino. La norma contenuta nell’art. 1102 c.c., nel sancire il diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, gli attribuisce la facoltà di apportarvi, a tal fine, le modificazioni necessarie al suo miglioramento ma non certamente quella di eliminarla, sia pure per sostituirla poi con altra di diversa consistenza e struttura. Ne consegue che l’abbattimento di un muro portante di un edificio in condominio – sia pur sostituito, come nella specie, da travi in ferro – incidendo sulla struttura essenziale della cosa comune e sulla precipua funzione, non può farsi rientrare nell’ambito delle facoltà concesse al singolo partecipante alla comunione dal citato art. 1102 c.c., ma costituisce vera e propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall’art. 1120 c.c. * Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1994, n. 9497. ()

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